La cremazione

Riferimenti storici

Il rito della cremazione è, insieme all’inumazione, una delle due forme fondamentali di trattamento del cadavere rilevate nel corso della storia a livello degli usi funebri.

Il termine cremazione, che deriva dal latino cremare, “ardere, bruciare, ridurre in cenere mediante il fuoco”, e il suo sinonimo incinerazione indicano l’usanza funeraria di ardere un cadavere. Questo tipo di trattamento del corpo del defunto fu conosciuto fin dalla preistoria e fu ampiamente praticato da greci e romani. Attualmente è il rito funebre dominante presso numerose popolazioni dei diversi continenti e in modo particolare in India.

Nel mondo occidentale, per motivi di carattere igienico, la cremazione è compiuta con particolari accorgimenti tecnici in appositi forni a riverbero, che sono realizzati cioè in modo che i residui del combustibile non si mescolino ai resti del corpo.

Nell’Occidente postcristiano si assiste a un’ascesa della cremazione come costume funebre e negli ultimi anni anche varie Chiese cristiane si sono pronunciate nei confronti di tale uso in modo più flessibile di quanto in passato era accaduto, forse anche per considerazioni legate alle problematiche ambientaliste.

Dopo un lungo periodo di opposizione, la Chiesa cattolica, con un’istruzione del Sant’Offizio del 1963 successivamente recepita nel Codice di diritto canonico del 1983, ammette oggi la cremazione come compatibile con la fede cristiana.

La cremazione è innanzitutto una scelta. Di fatto tra coloro che optano per tale pratica esiste tanto una spiritualità religiosa quanto una cultura laica.

Certamente c’è in questa scelta una radice culturale ed è la proclamazione della propria soggettività, anche di fronte alla ineluttabilità della morte, tanto che il processo di cremazione si è via via arricchito, mediante spazi polifunzionali al commiato, di una forte valenza simbolica e rituale.

Il funerale con cremazione

La cremazione, in quanto trattamento cimiteriale, è il momento conclusivo del trasporto funebre.

Il funerale, in presenza della salma, si svolge con le stesse modalità di un servizio che preveda la sepoltura in terra o la sepoltura in loculo, consentendo la possibilità del raccoglimento in chiesa per le esequie religiose o per un commiato laico in un luogo idoneo. Finita la cerimonia, i parenti più stretti potranno accompagnare la salma al crematorio, dove sosterà normalmente qualche giorno in attesa della cremazione.

Indicazioni liturgico – pastorali per le esequie

“Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo.”

“La celebrazione liturgica delle esequie preceda la cremazione. I riti, nella Messa o nella Liturgia della Parola, sono i medesimi previsti per il caso della sepoltura. Si ponga però attenzione a scegliere i testi liturgici più adatti a questa particolare situazione.”

“Dopo le esequie il sacerdote, il diacono o il laico incaricato accompagnino il feretro al luogo indicato, se ciò è possibile ed è consuetudine. Qualora la cremazione debba essere differita, si può omettere l’accompagnamento.”

Il funerale in presenza dell’urna cineraria

Una cerimonia di commiato in presenza dell’urna cineraria può essere organizzata, in luogo idoneo, senza particolari limitazioni.

Per le esequie cattoliche però bisogna considerare le seguenti indicazioni liturgiche:

Per alcune ragioni di natura pratica (morte all’estero e rimpatrio in urna cineraria dopo la cremazione; ecc.), talora, eccezionalmente, i riti esequiali possono avere luogo solo a cremazione avvenuta.

Il Vescovo diocesano deve esprimere il suo giudizio sulla opportunità di celebrare le esequie, compresa la celebrazione dell’Eucaristia, alla presenza dell’urna con le ceneri, tenendo conto delle circostanze concrete di ciascun caso, nel rispetto dello spirito e del contenuto delle norme canoniche e liturgiche.

Il costo della cremazione

La tariffa massima applicabile per la cremazione è definita annualmente dal Ministero degli Interni. Ogni Comune può poi riservare delle condizioni di miglior favore, soprattutto se è proprietario di un impianto di cremazione.

Il Comune di Padova nell’anno 2023 applica una tariffa di euro 330 per la cremazione di una salma residente nel territorio comunale al momento del decesso, e una tariffa di euro 520 se non residente. La tariffa ministeriale massima è di euro 629,14.

La tariffa della cremazione è solo uno degli elementi che compongono il costo di un funerale completo.

La cremazione a Padova

L’impianto crematorio di Padova, sito presso il Cimitero Maggiore, è gestito da APS Holding S.p.A. Il servizio di cremazione, in particolare, è stato affidato dal Comune di Padova al fine di attuare i processi di modernizzazione e miglioramento, per assicurare, in un settore tanto delicato, massima attenzione e rispetto a tutti gli interlocutori. 

Il ricevimento del feretro, del contenitore di ossa o parti anatomiche riconoscibili, è subordinato all’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione.

L’impresa funebre Santinello si occupa, per conto dei propri clienti, dell’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari all’ottenimento dell’autorizzazione alla cremazione, nonché della prenotazione del conferimento del feretro, anticipando la tariffa cimiteriale definita con determina comunale.

L’accoglienza dei conferimenti, destinati alla cremazione, è possibile nei seguenti giorni: da Lunedì a Venerdì 07.00 – 18.00 Sabato e prefestivi 07.00 – 14.00 Non viene effettuata l’accoglienza la domenica e nei giorni festivi.

Il processo di cremazione ha una durata di circa 90 minuti; è possibile chiedere di assistere alle fasi di riconoscimento del feretro tramite visione della targhetta apposta sul cofano e di avvio della cremazione, da un’apposita saletta all’interno dell’edificio della sala del commiato, tramite un impianto video a circuito chiuso collegato con il forno crematorio.

L’urna contenente le ceneri può essere consegnata alla persona che ne ha titolo, ovvero all’addetto dell’impresa funebre Santinello, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della cremazione. L’urna può essere altresì decorosamente custodita all’interno del crematorio in attesa della definizione della destinazione delle ceneri fino a trenta giorni dalla data della cremazione.

Alle ceneri può essere data una destinazione cimiteriale (tumulazione in ossari nuovi o già in concessione, in loculi o tombe di famiglia insieme ad altri parenti), se ne può chiedere l’affidamento per la custodia in abitazione oppure, con determinate modalità e limiti, ottenerne la dispersione in natura.

Per accedere al sito dedicato: https://www.cremazionepadova.it

Come ottenere l’autorizzazione alla cremazione

L’impresa funebre Santinello assiste i propri clienti nell’espletamento degli adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni alla cremazione, alla tumulazione, all’affidamento o, quando possibile, alla dispersione delle ceneri.

Le normative di riferimento sono: Legge n.130 del marzo 2001, e per Padova Legge Regione Veneto n. 18 del 04/03/2010 i cui contenuti salienti sono riportati qui sotto.

L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.